1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Svizzera o la Tunisia;
- b)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c)
- il termine «Tunisia» designa il territorio della Repubblica tunisina e le zone adiacenti alle sue acque territoriali, sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Tunisia esercita i diritti relativi al fondo marino, al sottosuolo marino e alle loro risorse naturali;
- d)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- f)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- g)
- il termine «nazionali» designa le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente e le persone giuridiche, le associazioni di persone e le associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- h)
- per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- i)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
- per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
- (ii)
- per quanto concerne la Tunisia: il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.