1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- b)
- il termine «Thailandia» designa il Regno della Thailandia e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali del Regno della Thailandia, il fondo e il sottosuolo del mare, sui quali il Regno di Thailandia, secondo la sua legislazione e in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti di sovranità;
- c)
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o la Thailandia;
- d)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone e, nel caso della Thailandia, anche tutti gli enti considerati soggetti fiscali;
- e)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- f)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- g)
- il termine «imposta» designa, a seconda del contesto, l’imposta svizzera o l’imposta thailandese;
- h)
- il termine «cittadini» designa:
- i)
- le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente,
- ii)
- le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni o altri enti costituiti conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i)
- per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; e
- j)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- i)
- per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato, e
- ii)
- per quanto concerne la Thailandia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.