1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o la Federazione Russa;
- b) – il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera,
- –
- l’espressione «la Federazione Russa (Russia)», usato in senso geografico, designa il territorio della Federazione Russa, comprese le acque interne e le acque territoriali, lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e lo zoccolo continentale, sul quale la Federazione Russa, in accordo con il diritto russo e il diritto internazionale, può esercitare i diritti sovrani;
- c)
- l’espressione «suddivisione politica» designa:
- –
- nella Svizzera, i Cantoni,
- –
- in Russia, unità amministrative da costituire o altre unità amministrative territoriali;
- d)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- f)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- g)
- per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- h)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- –
- per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato,
- –
- per quanto concerne la Russia, il Ministero delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- i)
- il termine «cittadini» designa:
- (i)
- le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
- (ii)
- le persone giuridiche, le associazioni di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.