1. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Liechtenstein concernenti l’eliminazione della doppia imposizione che non pregiudicano questo principio generale, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- a)
- Se un residente del Liechtenstein consegue redditi o possiede un patrimonio che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Liechtenstein esenta fiscalmente questi redditi o questo patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b, ma può tener conto dell’esenzione per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente. Tuttavia, per gli utili di cui all’articolo 13 paragrafo 4 questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effettiva imposizione in Svizzera.
- b)
- Se un residente del Liechtenstein consegue redditi che secondo gli articoli 10 e 16 sono imponibili in Svizzera, il Liechtenstein computa l’imposta riscossa in Svizzera sull’imposta del Liechtenstein dovuta sul reddito o sul patrimonio di questa persona; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta del Liechtenstein calcolata prima del computo che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.
2. In Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- a)
- Se un residente di Svizzera consegue redditi o possiede un patrimonio che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nel Liechtenstein, la Svizzera esenta fiscalmente questi redditi o questo patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, per gli utili di cui all’articolo 13 paragrafo 4, questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effettiva imposizione nel Liechtenstein.
- b)
- Se un residente di Svizzera percepisce dividendi che, secondo le disposizioni dell’articolo 10, sono imponibili nel Liechtenstein, la Svizzera accorda, a domanda del residente, uno sgravio d’imposta. Detto sgravio può assumere le seguenti forme:
- (i)
- computo dell’imposta pagata in Liechtenstein, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, nell’imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Liechtenstein;
- (ii)
- riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
- (iii)
- esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Liechtenstein sull’ammontare lordo dei dividendi.
- La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
3. Se una società residente di uno Stato contraente percepisce i dividendi da una società residente nell’altro Stato contraente, essa fruisce, per quanto riguarda l’imposta del primo Stato afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente del primo Stato.