1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- b)
- il termine «Costa d’Avorio» designa il territorio nazionale come anche il territorio di giurisdizione nazionale nel mare della Repubblica della Costa d’Avorio, comprese tutte le regioni fuori del mare territoriale della Costa d’Avorio che, conformemente al diritto internazionale, sono state o potranno essere in seguito designate, in virtù delle leggi della Costa d’Avorio concernenti lo zoccolo continentale, come regioni all’interno delle quali la Costa d’Avorio può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondale e il sottosuolo marini, come anche le loro risorse naturali;
- c)
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Svizzera o la Costa d’Avorio;
- d)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- f)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- g)
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra punti situati nell’altro Stato contraente;
- h)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
- in Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato;
- (ii)
- nella Costa d’Avorio, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.