Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione

0.672.917.21 Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

0.672.917.21 Convenzione del 28 agosto 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

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Art. 31

37 Abrogé par l’art. XXII de l’Avenant du 10 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2015, avec effet au 19 juil. 2017 (RO 2017 4061; FF 2014 7929).

Art. 30 Denuncia

La presente convenzione permarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno civile a contare dal terzo anno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica, mediante un avviso di denuncia scritto inviato all’altro Stato contraente per via diplomatica. In caso di denuncia prima del 1° luglio di un tale anno, la convenzione si applicherà per l’ultima volta:

1.
in Belgio:
a)
alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell’anno della denuncia;
b)
alle altre imposte afferenti a redditi di periodi imponibili terminanti prima del 31 dicembre dell’anno immediatamente seguente quello della denuncia;
2.
in Svizzera:
a)
alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell’anno della denuncia;
b)
alle altre imposte prelevate per gli anni fiscali terminanti prima del 31 dicembre dell’anno immediatamente seguente quello della denuncia.

36 Originario art. 31.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.