37 Abrogé par l’art. XXII de l’Avenant du 10 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2015, avec effet au 19 juil. 2017 (RO 2017 4061; FF 2014 7929).
La presente convenzione permarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno civile a contare dal terzo anno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica, mediante un avviso di denuncia scritto inviato all’altro Stato contraente per via diplomatica. In caso di denuncia prima del 1° luglio di un tale anno, la convenzione si applicherà per l’ultima volta:
36 Originario art. 31.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.