§ 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.
§ 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et elle s’appliquera:
§ 3. L’accord conclu par échange de notes du 5 décembre 195735 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement belge tendant à éviter la double imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne est abrogé et cesse ses effets pour les impôts auxquels la présente Convention est applicable conformément au par. 2.
34 Anciennement art. 30.
35 [RO 1958 46]
§ 1. Se un residente di uno Stato contraente percepisce un elemento del reddito proveniente dall’altro Stato contraente e riversa, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento e in qualsiasi forma, almeno la metà di questo reddito a persone o enti che non sono residenti del primo Stato contraente, questo elemento del reddito non beneficia dei vantaggi della presente convenzione.
§ 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile se la persona che chiede di beneficiare dei vantaggi della convenzione prova che l’obiettivo principale delle operazioni in questione non è di trarre profitto dalla presente convenzione. Tale condizione è soddisfatta se l’elemento del reddito:
§ 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano a proposito delle misure amministrative necessarie all’esecuzione delle disposizioni della convenzione e segnatamente a proposito dei documenti giustificativi che i residenti di ogni Stato devono fornire per beneficiare nell’altro Stato delle esenzioni o riduzioni d’imposta previste nella convenzione.
33 Nuovo testo giusta l’art. XX dell’Acc. aggiuntivo del 10 apr. 2014, approvato dall’AF il 19 giu. 2015, in vigore dal 19 lug. 2017 (RU 2017 4061; FF 2014 7067).
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