Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione

0.672.917.21 Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

0.672.917.21 Convenzione del 28 agosto 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

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Art. 24 Non‑discrimination

§ 1.  Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.25

§ 2.  Le terme «nationaux» désigne:

a)
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
b)
toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

§ 3.  L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

§ 4.  A moins que les dispositions de l’art. 9, de l’art. 11, par. 7, ou de l’art. 12, par. 4, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

§ 5.  Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

§ 6.  Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.26

§ 7.  …27

24 Anciennement art. 25.

25 Nouvelle teneur selon l’art. XVI ch. 2 de l’Avenant du 10 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2015, en vigueur depuis le 19 juil. 2017 (RO 2017 4061; FF 2014 7929).

26 Anciennement § 7.

27 Abrogé par l’art. XVI ch. 3 de l’Avenant du 10 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2015 et avec effet au 19 juil. 2017 (RO 2017 4061; FF 2014 7929).

Art. 23 Metodi per eliminare la doppia imposizione

§ 1.  Per quel che concerne il Belgio, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

1.  Se un residente del Belgio riceve redditi, diversi dai dividendi, dagli interessi o dai diritti di licenza, o possiede elementi di patrimonio imponibili in Svizzera giusta la presente convenzione, il Belgio esenta dall’imposta detti redditi o detto patrimonio o detti elementi di patrimonio ma può, per determinare l’imposta concernente il rimanente reddito o il rimanente patrimonio di questo residente, applicare la medesima aliquota come se il reddito o il patrimonio o gli elementi di patrimonio non fossero stati esentati. Nonostante la disposizione precedente, se una persona fisica riceve redditi, diversi dai dividendi, dagli interessi o dai diritti di licenza imponibili in Svizzera giusta la presente convenzione, il Belgio esenta tali redditi soltanto nella misura in cui ne è comprovata l’imposizione effettiva in Svizzera.

2.  L’esenzione prevista al numero 1 è parimenti accordata ai redditi considerati dividendi in virtù della legislazione belga che un residente del Belgio riceve a titolo di una partecipazione a un ente che ha la sua sede di direzione effettiva in Svizzera e che non è stata assoggettata in quanto tale in Svizzera, a condizione che il residente del Belgio sia stato assoggettato in Svizzera, in proporzione alla sua partecipazione in questo ente, sui redditi che servono al pagamento dei redditi considerati dividendi in virtù della legislazione belga. Il reddito esentato è il reddito ricevuto dopo deduzione delle spese, esposte in Belgio o altrove, in relazione alla gestione della partecipazione all’ente.

3.  Nonostante le disposizioni dei numeri 1 e 2 nonché qualsiasi altra disposizione della convenzione, per determinare le tasse addizionali stabilite dai comuni e dalle agglomerazioni belgi, il Belgio considera i redditi esentati dall’imposta in Belgio conformemente ai numeri 1 e 2. Queste tasse addizionali sono calcolate sull’imposta che sarebbe dovuta in Belgio se i redditi professionali in questione provenissero da fonte belga.

4.  Se una società residente del Belgio possiede azioni o quote di una società residente della Svizzera e ivi soggiace all’imposta sul reddito delle società, i dividendi pagatele da quest’ultima società e imponibili in Svizzera conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 10 sono esentati dall’imposta delle società in Belgio, nella misura in cui tale esenzione sarebbe accordata se le due società fossero residenti del Belgio.

5.  Fatte salve le disposizioni della legislazione belga relative al computo sull’imposta belga pagata all’estero, se un residente del Belgio riceve elementi di reddito inclusi nel suo reddito globale sottoposto all’imposta belga e che consistono in dividendi non coperti dalle disposizioni del punto 4, in interessi o in diritti di licenza, l’imposta svizzera riscossa su tali redditi è computata sull’imposta belga afferente a questi redditi.

6.  Se, conformemente alla legislazione belga, le perdite subite da un’impresa gestita da un residente del Belgio in una stabile organizzazione situata in Svizzera sono state effettivamente dedotte dagli utili di questa impresa per l’imposizione in Belgio, l’esenzione prevista al numero 1 non si applica in Belgio agli utili di altri periodi d’imposta attribuibili a detta stabile organizzazione, nella misura in cui tali utili non sono stati assoggettati in Svizzera in virtù della compensazione con dette perdite. 

§ 2.  Per quel che concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

1.  Se un residente della Svizzera riceve redditi o possiede un patrimonio, non menzionati ai numeri 2 e 3 che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in Belgio, la Svizzera esenta dall’imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l’ammontare dell’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo unicamente se ne è provata l’effettiva imposizione in Belgio.

2.  Fatto salvo il numero 3 seguente, se un residente della Svizzera riceve redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 o 11, sono imponibili in Belgio, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente. Esso consiste:

a)
nel computo dell’imposta pagata in Belgio conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, nell’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi che sono imposti in Belgio; o
b)
nella riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
c)
in un’esenzione parziale per i redditi in questione dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Belgio dall’ammontare lordo dei redditi ricevuti dal Belgio

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione Svizzera per evitare i casi di doppia imposizione.

3.  Se una società residente in Svizzera riceve dividendi da una società residente in Belgio essa beneficia, per quanto concerne l’imposta svizzera concernente tali dividendi, gli stessi vantaggi di quelli di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

23 Nuovo testo giusta l’art. XV dell’Acc. aggiuntivo del 10 apr. 2014, approvato dall’AF il 19 giu. 2015, in vigore dal 19 lug. 2017 (RU 2017 4061; FF 2014 7067).

 

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