1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,
- a)
- (i) il termine «Bielorussia» designa la Repubblica di Bielorussia e, usato in senso geografico, il territorio sul quale, secondo il diritto bielorusso e in accordo con il diritto internazionale, la Repubblica di Bielorussia può esercitare i suoi diritti territoriali;
- (ii)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- b)
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Bielorussia o la Svizzera;
- c)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- d)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o altro ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- e)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- f)
- l’espressione «base fissa» designa un’installazione fissa, come un ufficio o un locale, in cui una persona fisica esercita in tutto o in parte un’attività indipendente;
- g)
- per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- h)
- il termine «cittadini» designa:
- (i)
- le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
- (ii)
- le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
- per quanto concerne la Bielorussia, il Comitato fiscale statale o il suo rappresentante autorizzato;
- (ii)
- per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.