1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:
- a)
- l’espressione «Parte contraente» designa la Svizzera o San Marino a seconda del contesto; il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale; il termine «San Marino» designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- b)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- i)
- in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,
- ii)
- a San Marino, l’Ufficio Centrale di Collegamento (CLO);
- c)
- il termine «persona» comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;
- d)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- e)
- l’espressione «società quotata in Borsa» designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l’acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
- f)
- l’espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del capitale o del diritto di voto della società;
- g)
- l’espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
- h)
- l’espressione «fondo o schema di investimento collettivo» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, a prescindere dalla forma giuridica. L’espressione «fondo o schema pubblico di investimento collettivo» designa qualsiasi fondo o schema di investimento collettivo purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o dello schema possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati da parte del pubblico. Quote, azioni o altri interessi del fondo o dello schema possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;
- i)
- il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;
- j)
- l’espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
- k)
- l’espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
- l)
- l’espressione «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; e
- m)
- l’espressione «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o registrazione in qualunque forma.
2. Per l’applicazione del presente Accordo in qualunque momento ad opera di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.