25 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono retti dall’articolo XX del GATT 199425, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
25 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.