1.
2. Les Parties coopèrent au sein du Comité mixte en vue d’améliorer l’accès de leurs fournisseurs à leurs marchés publics respectifs et de renforcer la transparence des marchés publics.
1. I diritti e gli obblighi delle Parti in materia di appalti pubblici sono disciplinati dalle disposizioni sugli appalti pubblici contenute negli accordi dell’OMC, applicabili tra Hong Kong, Cina e il rispettivo Stato dell’AELS, le quali sono integrate nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.
2. Le Parti cooperano in seno al Comitato misto al fine di migliorare l’accesso dei loro offerenti ai reciproci mercati degli appalti pubblici e di aumentare la trasparenza nel settore degli appalti pubblici.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.