1. Chaque Partie prend en considération, conformément à sa législation, les intérêts importants des autres Parties au cours de l’application de ses mesures d’exécution visant des pratiques commerciales anticoncurrentielles portant sur des biens et des services
2. Si
3. S’agissant des questions visées aux par. 1 et 2, chaque Partie s’engage, à la demande d’une autre Partie, à échanger des informations sur les sanctions infligées et les mesures correctives apportées, et à fournir les motifs de ces actions.
4. Une Partie peut demander la tenue de consultations au sein du Comité mixte concernant les questions mentionnées aux par. 1 et 2 ainsi que toute autre question couverte par le présent chapitre. Une telle demande est motivée et indique si un délai de procédure ou toute autre contrainte exigent la tenue rapide de consultations.
1. In accordo con la propria legislazione, ciascuna Parte tiene conto degli interessi importanti delle altre Parti nell’adottare le misure esecutive contro le pratiche commerciali anticoncorrenziali in relazione a prodotti e servizi. Una Parte che ritiene che un’indagine o una procedura di un’altra Parte potrebbe pregiudicare i suoi interessi essenziali può, mediante la sua autorità competente, prendere posizione in merito e notificare il suo parere all’altra Parte. Fatto salvo il proseguimento di eventuali misure nel quadro delle sue prescrizioni in materia di concorrenza e della sua facoltà decisionale illimitata, l’autorità di concorrenza interpellata esamina nel dettaglio e con benevolenza il parere presentato dall’autorità richiedente.
2. Se una Parte ritiene che i suoi interessi siano considerevolmente pregiudicati da pratiche commerciali anticoncorrenziali nel territorio di un’altra Parte può esigere, per il tramite della sua autorità competente, che l’altra Parte adotti contromisure adeguate. La Parte richiedente deve descrivere con la massima precisione possibile la natura degli atti anticoncorrenziali in questione e le loro ripercussioni sui suoi interessi. Nei limiti del possibile, essa offre alla Parte interpellata anche altre informazioni e ulteriore sostegno. La Parte interpellata esamina con attenzione se sia opportuno, in riferimento agli atti anticoncorrenziali oggetto della domanda, avviare nuove procedure o estendere procedure in corso.
3. In relazione agli aspetti menzionati nei paragrafi 1 e 2, le Parti si impegnano a scambiare informazioni sulle sanzioni e misure esecutive applicate e, se un’altra Parte lo richiede, a fornire le ragioni su cui si fondano tali misure.
4. Una Parte può chiedere al Comitato misto di procedere a consultazioni in merito agli aspetti di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché a qualsiasi altro aspetto rientrante nel presente capitolo. Nella domanda occorre indicare i motivi che inducono la Parte a chiedere consultazioni e se vi sono termini procedurali o altri motivi cogenti che rendano necessario accelerare le consultazioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.