1. Le Parti pubblicano senza indugio leggi, regolamenti, decisioni amministrative e giudiziarie d’applicazione generale e procedure, incluse le clausole contrattuali
normative relative agli appalti pubblici oggetto del presente capitolo, nelle pubblicazioni appropriate menzionate nell’allegato 2 dell’Appendice XIV, compresi i media elettronici ufficialmente designati.
2. Le Parti pubblicano senza indugio e seguendo le stesse modalità ogni modifica di tali misure.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.