22 RS 0.632.20, Annexe 1B
1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti il trattamento della nazione più favorita sono disciplinati dal GATS21.
2. Se una Parte conclude con un Paese che non è parte al presente Accordo, un accordo notificato conformemente alle disposizioni dell’articolo V del GATS, essa offre alle altre Parti, su richiesta di una di esse, l’opportunità di negoziare, su una base reciprocamente vantaggiosa, i vantaggi in esso accordati
21 RS 0.632.20, All. 1B
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.