2. Si plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral pour la même affaire ou si la demande vise plus d’une Partie, un seul panel arbitral, dans la mesure du possible, est constitué pour examiner ces demandes.
3. La Partie plaignante mentionne dans sa demande la mesure qu’elle considère contrevenir au présent Accord et fournit un bref résumé de la base légale de la plainte.
4. Une partie non impliquée dans le différend est en droit, à la condition qu’elle remette un avis écrit aux Parties au différend, de présenter des communications écrites au panel arbitral, de recevoir les communications écrites faites par les Parties au différend, y compris leurs annexes, d’assister à des auditions et de faire des déclarations orales.
1. Se la controversia non è stata risolta in seno al Comitato misto ai sensi dell’articolo 8.3, una o più Parti alla controversia possono promuovere una procedura d’arbitrato mediante una richiesta scritta alla Parte convenuta. Una copia della richiesta è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.
2. Se più di una Parte richiede l’istituzione di un tribunale arbitrale relativamente alla medesima questione o se la richiesta coinvolge più di una Parte convenuta, viene istituito un unico tribunale arbitrale per esaminare, se possibile, tali richieste.
3. Nella sua richiesta, la Parte ricorrente cita la misura che ritiene violi il presente Accordo e fornisce una breve sintesi della base giuridica del reclamo.
4. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di un avviso scritto alle Parti alla controversia e al tribunale arbitrale, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte delle Parti alla controversia, compresi gli allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.