Les droits et obligations des Parties en matière de mesures de sauvegarde générales sont régis par l’art. XIX du
23 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
24 RS 0.632.20, Annexe 1A.14
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia generali sono disciplinati dall’articolo XIX del GATT 199423 e dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia24. Nel prendere misure in virtù di tali disposizioni dell’OMC, una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non provocano o non minacciano di provocare un grave pregiudizio. La Parte che adotta la misura deve dimostrare che tale esclusione è conforme alla giurisprudenza dell’OMC.
23 RS 0.632.20, All. 1A.1
24 RS 0.632.20, All. 1A.14
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