- 1.
- a. Le Parti contraenti convengono che le conseguenze della guerra generano dei gravi problemi di riadattamento economico, i quali non consentono d’istituire immediatamente un ordinamento compiuto di non discriminazione rispetto alle restrizioni quantitative, e che occorre, pertanto, istituire gli ordinamenti transitori eccezionali considerati nel presente numero.
- b.
- La Parte contraente che si valga di restrizioni in virtù dell’articolo XII, potrà, applicandole, derogare alle disposizioni dell’articolo XIII, secondo che abbiano un effetto equivalente a quello delle restrizioni di pagamento e di trasferimento per operazioni internazionali correnti, le quali la detta Parte abbia la facoltà d’applicare, nel medesimo tempo, in virtù dell’articolo XIV dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale, o in virtù d’una disposizione analoga d’un accordo speciale di cambio, conchiuso in conformità del numero 6 dell’articolo XV.
- c.
- La Parte contraente, che si valga di restrizioni in virtù dell’articolo XII e, per tutelare la sua bilancia dei pagamenti, applicasse, il 1° marzo 1948, delle restrizioni sull’importazione, in derogazione alle norme di non discriminazione menzionate nell’articolo XIII, potrà continuare a derogarvi, per quanto, a quella data, non fosse consentito secondo le disposizioni della lettera b, e accomodare alle circostanze siffatte derogazioni.
- d.
- Ogni Parte contraente, che avesse firmato, innanzi il 1° luglio 1948, il protocollo provvisorio d’applicazione, approvato a Ginevra il 30 ottobre 1947, e, pertanto, avesse accettato provvisoriamente i principi enunciati nell’articolo 23, numero 1, del disegno di Carta, presentato alla Conferenza delle Nazioni Unite su il Commercio e l’Impiego dalla Commissione preparatoria, potrà, innanzi il 1° gennaio 1949, significare per scritto alle Parti contraenti che essa elegge di applicare, in luogo delle disposizioni delle lettere b e c del presente numero, le disposizioni dell’allegato J del presente accordo, il quale reca quei principi. Le disposizioni delle lettere b e c non saranno applicabili alle Parti contraenti che avessero prescelto l’allegato J; inversamente, le disposizioni di questo allegato non saranno applicabili a quelle Parti che non l’avessero eletto.
- e.
- La politica generale di restrizioni delle importazioni, applicata in virtù delle lettere b e c, o in virtù dell’allegato J, durante l’intervallo di transizione postbellica, dovrà favorire, al possibile, in quell’intervallo, il massimo progresso del commercio multilaterale, e ristabilire, al più presto, la bilancia dei pagamenti, in maniera che più non occorra valersi delle disposizioni dell’articolo XII o di accordi transitori di cambio.
- f.
- Nessuna Parte contraente potrà fondarsi sulle disposizioni delle lettere b e c del presente numero, o su quelle dell’allegato J, allo scopo di derogare alle disposizioni dell’articolo XIII, se non nello spazio di tempo nel quale le sia fatto di valersi delle disposizioni concernenti l’intervallo transitorio postbellico, previsto nell’articolo XIV degli statuti del Fondo Monetario Internazionale, oppure di una disposizione analoga d’un accordo speciale di cambio, conchiuso in virtù del numero 6 dell’articolo XV.
- g.
- Il 1° marzo 1950, al più tardi (ossia 3 anni dopo che il Fondo Monetario Internazionale avrà dato principio alle sue operazioni) e nel corso di ogni anno successivo, le Parti contraenti presenteranno un rapporto sulle misure che le Parti contraenti ancora applicassero in virtù delle disposizioni b e c del presente numero, o in virtù di quelle dell’allegato J. Nel marzo del 1952, e nel corso degli anni successivi, ogni Parte contraente che avesse ancora diritto di prendere delle misure in virtù delle disposizioni della lettera e o di quelle dell’allegato J, consulterà con le Parti contraenti sulle misure, ancora in vigore, deroganti, in virtù delle dette disposizioni, alle norme dell’articolo XIII, e sull’utilità di proseguire a valersi delle dette disposizioni. Dopo il 1° marzo 1952, qualunque misura presa in virtù dell’allegato J, che non sia ristretta a mantenere in vigore delle deroghe messe in consultazione, né sia reputata ingiustificata dalle Parti contraenti, o che sia più ampia di quanto non ricerchi la sua adattezza allo stato particolare delle cose, sarà sottoposta a tutte quelle limitazioni di natura generale, che le Parti contraenti, considerata la condizione della Parte, avessero a recarvi.
- h.
- Le Parti contraenti, quando paia loro necessario a cagione di circostanze straordinarie, potranno significare a qualunque Parte contraente, la quale sia autorizzata a prendere delle misure in virtù delle disposizioni della lettera c, che le condizioni concedono di metter fine a una derogazione determinata alle disposizioni dell’articolo XIII, oppure a tutte le derogazioni previste nello stesso. Dopo il 1° marzo 1952, le Parti contraenti, potranno, in circostanze straordinarie, fare una analoga rimostranza a una Parte contraente che si valga dell’allegato J. Alla Parte contraente sarà assegnato un termine ragionevole, affinché possa rispondere a tali rimostranze. Se le Parti contraenti riscontrano che la Parte persiste, senza ragione, nel derogare alle disposizioni dell’articolo XIII, essa sarà tenuta a restringere o a revocare, nel termine di 60 giorni, le derogazioni che le Parti contraenti avranno indicate.
2. La Parte contraente, che si valga di restrizioni sull’importazione in virtù dell’articolo XII, o della sezione B dell’articolo XVIII, potrà, con il consenso delle Parti contraenti, derogare temporaneamente, in una parte di poco peso del suo commercio estero, alle disposizioni dell’articolo XIII, quando i vantaggi che la Parte contraente, o le Parti contraenti, considerate, ricavano da tale derogazione superino sostanzialmente qualunque pregiudizio che ne potesse procedere nel commercio di altre Parti contraenti.
3. Le disposizioni dell’articolo XIII non vieteranno a un gruppo di territori aventi un’aliquota comune nel Fondo Monetario Internazionale, d’applicare alle importazioni provenienti da altri Paesi, ma non ai propri scambi, delle restrizioni compatibili con le disposizioni dell’articolo XII, o della sezione B dell’articolo XVIII, con la condizione che esse siano compatibili, per ogni rispetto, con le disposizioni dell’articolo XIII.
4. Le disposizioni degli articoli dall’XI al XV, o della sezione B dell’articolo XVIII del presente accordo, non vietano alla Parte contraente che applichi delle restrizioni sull’importazione, compatibili con le disposizioni dell’articolo XII, o della sezione B dell’articolo XVIII, d’applicare delle misure intese a ordinare le sue esportazioni in maniera da assicurarsi un supplemento di divise, che potrà impiegare senza derogare alle disposizioni dell’articolo XIII.
5. Le disposizioni degli articoli dall’XI al XV, o della sezione B dell’articolo XVIII del presente accordo, non impediranno ad alcuna Parte contraente d’applicare:
- a.
- restrizioni quantitative, aventi un effetto equivalente a quello delle restrizioni di cambio autorizzate in virtù della lettera b della sezione 3 dell’articolo VII dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale;
- b.
- restrizioni quantitative, stabilite secondo convenzioni preferenziali, previste nell’allegato A del presente accordo, nell’attesa del risultato dei negoziati menzionati nel medesimo.