Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties contractantes, en cas de fraude, de contravention ou d’abus, d’intenter des poursuites contre les titulaires de titres d’importation temporaire et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et taxes à l’importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations garantes prêteront leur concours aux autorités douanières.
1 La prova della riesportazione del veicolo, o dei pezzi di ricambio, in conformità delle norme della presente Convenzione dev’essere fornita, dall’associazione garante, nel termine di un anno dalla notificazione del nondiscarico del documento d’importazione temporanea. Detto termine decorre però soltanto dalla data di scadenza dei documenti d’importazione temporanea. Se non riconoscono la validità dei documenti presentati, le autorità doganali devono informare il fideiussore entro un termine non superiore ad un anno.24
2 Se questa prova non è fornita nel termine prescritto, l’associazione garante deve depositare entro un termine massimo di tre mesi, o pagare temporaneamente, i diritti e tasse d’importazione25. Il deposito o il pagamento diverrà definitivo dopo un anno dal giorno in cui è stato operato. Durante il decorso di questo termine, l’associazione garante può ancora godere delle agevolezze previste nel capoverso 1, allo scopo d’ottenere la restituzione delle somme depositate o pagate.
3 Nei Paesi la cui legislazione non preveda l’ordinamento di deposito o di pagamento temporaneo di diritti e tasse d’importazione, le riscossioni fatte secondo le disposizioni del capoverso 2 sono definitive; le somme riscosse possono nondimeno essere restituite, qualora siano adempiute le condizioni previste nel presente articolo.
4 Quando il documento d’importazione temporanea non sia stato scaricato, l’associazione garante non è tenuta a pagare una somma maggiore dell’ammontare dei diritti e tasse d’importazione applicabili ai veicoli e pezzi di ricambio non riesportati, accresciuto, se occorra, dell’interesse moratorio.
24 Per. 2 e 3 introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
25 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.