Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

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Art. 2

1 Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente Convention, les véhicules immatriculés sur le territoire d’une des autres Parties contractantes et qui sont importés et utilisés pour usage commercial en trafic routier international par des entreprises exerçant leur activité à partir de ce territoire.

2 Les Parties contractantes pourront, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d’un titre d’importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l’importation ou d’une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du par. 4 de l’art. 27, en cas de non‑réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.11

3 Les véhicules importés pour être loués après importation ne bénéficieront pas de la présente Convention.

11 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

a.4
«diritti e tasse d’importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e imposte diverse esigibili in occasione o a cagione dell’importazione delle merci di cui nella presente Convenzione, escluse però le tasse e le imposte il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
b.
«veicoli»: tutti i veicoli stradali a motore e tutti i rimorchi attaccabili agli stessi e importati con o senza il veicolo rimorchiatore, come anche i loro pezzi di ricambio, i loro accessori e attrezzature ordinari, importati con tali veicoli;
c.
«impiego commerciale»: l’impiego nel trasporto di persone, a prezzo, a premio, o per altro vantaggio materiale, oppure nel trasporto industriale o commerciale di merci, retribuito oppure gratuito;
d.
«documento d’importazione temporanea»: il documento doganale che permette di riconoscere il veicolo e d’accertare la prestazione della garanzia o il deposito dei diritti e tasse d’importazione;
e.
«imprese»: le imprese commerciali o industriali, qualunque ne sia la forma giuridica, comprese le persone fisiche che esercitano un commercio o un’industria;
f.5
«Persone»: le persone, sia fisiche sia giuridiche;
g)6
«associazione emittente», un’associazione autorizzata a emettere documenti d’importazione temporanea;
h)7
«associazione garante», un’associazione autorizzata dalle autorità doganali di una Parte contraente a fungere da fideiussore per le persone che utilizzano documenti d’importazione temporanea;
i)8
«organizzazione internazionale», un’organizzazione alla quale sono affiliate associazioni nazionali abilitate a emettere e a garantire documenti d’importazione temporanea;
j)9
«Parte contraente», uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che ha aderito alla presente Convenzione;
k)10
«Organizzazione regionale d’integrazione economica», un’organizzazione istituita e composta da Stati in cui all’articolo 33 capoverso 1 della presente Convenzione, abilitata ad adottare la propria legislazione, vincolante per gli Stati membri nei campi disciplinati dalla presente Convenzione, e a decidere, secondo gli ordinamenti di procedura interni, se aderire o meno alla presente Convenzione.

4 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

5 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

6 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

7 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

8 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

9 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

10 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

 

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