1. Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1064 examiné conformément aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 59, entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de gestion au moment de son adoption, à moins qu’à une date antérieure, que fixera le Comité de gestion au même moment, un cinquième des États qui sont Parties contractantes ou cinq États qui sont Parties contractantes, si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent des objections contre l’amendement.65 Les dates visées au présent paragraphe seront fixées par le Comité de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants.
2. À son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue au par. 1 ci‑dessus remplacera, pour toutes les Parties contractantes, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte.
63 Nouvelle teneur selon la mod., approuvée par le CF le 3 mai 2006, en vigueur depuis le 12 août 2006 (RO 2007 1187).
64 Nouvelle teneur de la partie de phrase selon la mod., approuvée par le CF le 3 mai 2006, en vigueur depuis le 12 août 2006 (RO 2007 1187).
65 Nouvelle teneur selon la mod. du 27 juin 1997, approuvée par l’Ass. féd. le 24 sept. 1998, en vigueur depuis le 17 fév. 1999 (RO 2003 664 663; FF 1998 3293).
1. L’Allegato 11, esaminato conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a contare dalla data alla quale è stato comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, ad eccezione delle Parti contraenti che hanno notificato per iscritto al Segretario generale, entro il suddetto termine di tre mesi, la loro non accettazione dell’Allegato 11. L’Allegato 11 entra in vigore per le Parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.
2. Qualsiasi proposta di emendamento dell’Allegato 11 è esaminata dal Comitato di gestione. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti.
3. Gli emendamenti all’Allegato 11, esaminati e adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti a titolo informativo o, per le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11, per accettazione.
4. La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti.
5. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell’adozione, un quinto degli Stati che sono Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 o cinque di essi, qualora detto numero sia inferiore, avranno notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che essi sollevano obiezioni contro gli emendamenti.
6. All’atto della sua entrata in vigore, un emendamento adottato conformemente alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.
63 Introdotto dalla mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).
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