(La présente annexe ne contient pas d’art. 12.)
1. L’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita.
2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 è l’ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l’autorità richiedente ha sede il giorno in cui la richiesta è stata firmata.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.