Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

annexI/lvlu1/titV/Art. 12

(La présente annexe ne contient pas d’art. 12.)

annexIV/lvlu1/titV/Art. 13

1.  L’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita.

2.  Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 è l’ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l’autorità richiedente ha sede il giorno in cui la richiesta è stata firmata.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.