2. Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat qu’il juge nécessaire, dans les limites autorisées par le Conseil.
4. Les responsabilités du Directeur général et des membres du personnel envers l’Agence sont de caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Agence. Les Etats membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités du Directeur général et des membres du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs devoirs.
2. Il Direttore generale è assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segretariato che egli ritiene necessario, entro i limiti autorizzati dal Consiglio.
3. (a) Il personale di direzione, quale è definito dal Consiglio, è assunto o licenziato dal Consiglio su proposta del Direttore generale. Le assunzioni e i licenziamenti effettuati dal Consiglio richiedono la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.
4. Le responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale verso l’Agenzia sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempimento delle loro funzioni essi non debbono né domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da qualsiasi autorità estranea all’Agenzia. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e dei membri del personale e a non tentare di influenzarli nell’adempimento delle loro funzioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.