1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità:
- (a)
- fissa il limite massimo delle spese per l’esecuzione del programma delle attività del Centro relativo ai cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione;
- (b)
- delibera sull’adesione di Stati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 23, e ne stabilisce le condizioni conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 3;
- (c)
- decide, conformemente alle disposizioni dell’articolo 20, in merito al ritiro della qualità di membro ad uno Stato, il quale non partecipa al voto su questo punto;
- (d)
- decide in merito allo scioglimento del Centro conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2;
- (e)
- autorizza il Direttore Generale a negoziare accordi di cooperazione con Stati non membri e con i loro organismi tecnici e scientifici nazionali; esso può autorizzare il Direttore Generale a concludere detti accordi;
- (f)
- conclude, con uno o più Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità2 previsto all’articolo 16, ogni accordo complementare per l’esecuzione di tale protocollo;
- (g)
- decide in merito al trasferimento della sede del Centro, conformemente all’articolo 1, paragrafo 5.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, sempreché l’insieme dei contributi di questi Stati rappresenti almeno due terzi del totale dei contributi nel bilancio del Centro:
- (a)
- adotta il regolamento finanziario del Centro;
- (b)
- adotta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3, il bilancio annuale e la tabella dell’organico del Centro ad esso allegata ed eventualmente i bilanci suppletivi o rettificativi ed avvalla la valutazione globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi; se non ha ancora adottato tale bilancio, autorizza il Direttore Generale a procedere, nel corso di un mese determinato, ad impegni e spese superiori ai limiti di cui all’articolo 12, paragrafo 5, primo comma;
- (c)
- adotta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera (a), il programma di attività del Centro, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1;
- (d)
- decide, su proposta del Direttore Generale, in merito ai beni immobili ed alle attrezzature il cui acquisto o affitto da parte del Centro comporti una spesa rilevante;
- (e)
- adotta la procedura per i Programmi opzionali conformemente all’articolo 11, paragrafo 3;
- (f)
- adotta Programmi opzionali specifici conformemente all’articolo 11, paragrafo 3;
- (g)
- approva le attività richieste da terze parti conformemente all’articolo 2, paragrafo 5;
- (h)
- decide la politica di distribuzione dei prodotti del Centro e di altri risultati della sua attività;
- (i)
- delibera sulle misure da prendere in caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 19;
- (j)
- decide l’eventuale mantenimento del Centro, nel caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1; gli Stati membri che procedono alla denuncia non partecipano al voto su tale punto;
- (k)
- fissa, conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, le modalità di liquidazione del Centro in caso di scioglimento del medesimo;
- (l)
- stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro in conformità all’articolo 1, paragrafo 6.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza di due terzi:
- (a)
- adotta il proprio regolamento interno;
- (b)
- adotta lo statuto e la tabella degli stipendi del personale del Centro, stabilisce la natura e le norme relative alla concessione dei vantaggi accessori di cui il personale beneficia e fissa i diritti degli agenti relativi ai diritti di proprietà industriale e ai diritti d’autore derivanti da lavori effettuati dagli agenti nell’esercizio delle loro funzioni;
- (c)
- approva l’accordo da concludere, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, tra il Centro e lo Stato nel cui territorio è situata la sede del Centro;
- (d)
- nomina il Direttore Generale del Centro e il suo supplente per una durata massima di cinque anni; il loro mandato può essere rinnovato una o più volte, ogni volta per una durata non superiore a cinque anni;
- (e)
- fissa il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l’ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina conformemente all’articolo 14, paragrafo 2;
- (f)
- può porre fine al mandato del Direttore Generale o del suo supplente o procedere alla loro sospensione conformemente alle disposizioni statutarie loro applicabili;
- (g)
- approva il regolamento interno del Comitato Scientifico Consultivo conformemente all’articolo 7, paragrafo 4;
- (h)
- fissa, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, la tabella dei contributi finanziari degli Stati membri e decide di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in circostanze speciali riguardanti tale Stato, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2;
- (i)
- delibera ogni anno, dopo aver preso conoscenza della relazione dei revisori dei conti, sui conti dell’esercizio trascorso, nonché sul bilancio delle attività e delle passività del Centro e dà atto al direttore dell’esecuzione del bilancio;
- (j)
- autorizza il Direttore Generale a negoziare accordi di cooperazione con gli Stati membri, con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative o non governative le cui attività hanno un rapporto con i suoi obiettivi; può inoltre autorizzare il Direttore Generale a concludere tali accordi;
- (k)
- fissa le condizioni alle quali l’utilizzazione delle licenze di cui gli Stati membri beneficiano conformemente all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, può essere estesa ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche;
- (l)
- decide sull’eventuale mantenimento del diritto di voto di uno Stato membro nel caso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2. Lo Stato membro in questione non partecipa al voto su questo punto;
- (m)
- raccomanda agli Stati membri, conformemente all’articolo 18, eventuali emendamenti alla presente Convenzione;
- (n)
- determina, conformemente all’articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità previsto all’articolo 16, le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15 di tale protocollo, nonché le categorie di esperti cui si applica l’articolo 14 dello stesso protocollo;
- (o)
- adotta la strategia di lungo termine conformemente all’articolo 11, paragrafo 2.
4. Quando non è prevista una maggioranza speciale, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.