L’échange électronique de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs entre la Principauté de Liechtenstein et la République d’Autriche s’effectue par le service suisse compétent par analogie avec l’échange d’informations existant entre la Confédération suisse et la République d’Autriche.
(1) Il presente Accordo di esecuzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui, conformemente all’articolo 61 dell’Accordo, tutti gli Stati contraenti avranno notificato per scritto allo Stato depositario di aver espletato le procedure interne necessarie all’entrata in vigore dell’Accordo di esecuzione.
(2) Il presente Accordo di esecuzione perde la validità contemporaneamente con l’Accordo. Lo stesso vale in caso di disdetta dell’Accordo per lo Stato contraente che lo ha disdetto.
Fatto a Lussemburgo, il 10 settembre 2015, in tre originali in lingua tedesca.
Per la Confederazione Simonetta Sommaruga | Per il Governo della Johanna Mikl-Leitner | Per il Governo del Thomas Zwiefelhofer |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.