1. Si l’Etat requérant estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, il en fera mention dans la demande de remise de la citation, et l’Etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.
2. Le destinataire est invité à donner suite à la citation. L’Etat requis fait connaître la réponse du destinataire à l’Etat requérant sans délai.
3. Le destinataire qui accepte de comparaître dans l’Etat requérant peut exiger de cet Etat une avance pour ses frais de voyage et de séjour.
4. Au cas où le séjour de la personne citée à comparaître selon le par. 1 se prolongerait, les frais seront assumés par l’Etat requérant.
1. Nessun testimone o esperto, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, può essere perseguito né detenuto né sottoposto ad alcuna restrizione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.
2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è oggetto di perseguimento può essere perseguita né detenuta né sottoposta ad alcuna restrizione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.
3. L’immunità connessa con la comparizione prevista nel presente articolo cessa quando la persona in questione, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta, è nondimeno rimasta su questo territorio oppure vi è ritornata dopo averlo lasciato.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.