giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere a un’autorità giudiziaria dell’altro Stato informazioni relative a fatti penali quando:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.