(Ad art. 1 della Convenzione)
1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un’autorità amministrativa, purché sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un’autorità
giudiziaria competente in materia penale.
2. L’assistenza giudiziaria è ugualmente concessa:
- a)
- per la notifica di atti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali;
- b)
- per le procedure relative alla sospensione condizionale, all’esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell’inizio dell’esecuzione di una pena o di una misura o all’interruzione della loro
esecuzione; - c)
- nei procedimenti di grazia;
- d)
- nel procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita.
3. L’assistenza giudiziaria è concessa anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale così come definita dal diritto dello Stato richiesto.