1. L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata se:
- a)
- la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o connessi con reati politici;
- b)
- la domanda si riferisce a reati militari che non costituiscono reati di diritto comune;
- c)
- la domanda si riferisce a reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l’oggetto dell’indagine o del procedimento è una frode fiscale. Se la domanda si riferisce solo in parte a reati fiscali, lo Stato richiesto può, per tale parte, restringere l’uso delle informazioni e dei mezzi di prova forniti;
- d)
- lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente;
- e)
- la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile, sempre che la sanzione penale pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;
- f)
- vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona a motivo della sua razza, della sua religione, della sua etnia, del suo sesso o delle sue opinioni politiche oppure che il dar seguito alla domanda recherebbe pregiudizio alla persona per uno qualsiasi dei motivi menzionati;
- g)
- vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo, in particolare dal Patto internazionale del 16 dicembre 19663 relativo ai diritti civili e politici.
2. Lo Stato richiesto può differire l’assistenza giudiziaria se l’esecuzione della domanda pregiudica un procedimento penale in corso in detto Stato.
3. Prima di rifiutare o differire l’assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto:
- a)
- informa immediatamente lo Stato richiedente del motivo del rifiuto o del differimento dell’assistenza giudiziaria; e
- b)
- esamina se l’assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che ritiene necessarie. In tal caso, dette condizioni devono essere rispettate dallo Stato richiedente.
4. Ogni rifiuto totale o parziale di fornire assistenza giudiziaria deve essere motivato.