8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État Partie requis donne, si possible, à l’État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.
1. Uno Stato Parte che abbia ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte, avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, di confisca di proventi di reato, beni, attrezzature ovvero altri strumenti previsti dall’articolo 31, paragrafo 1, della presente Convenzione, che si trovano sul suo territorio, dovrà, nella maggior misura possibile consentita dal proprio diritto interno:
2. Facendo seguito ad una richiesta presentata da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto può adottare misure volte ad identificare, rintracciare, congelare e sequestrare proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della presente Convenzione, ai fini di un’eventuale confisca che dovrà essere ordinata o dallo Stato Parte richiedente, ovvero, conformemente ad una richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 46 della presente Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo. In aggiunta alle informazioni specificate nell’articolo 46, paragrafo 15, le richieste presentate in conformità del presente articolo dovranno contenere:
4. Le decisioni o le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo saranno adottate dallo Stato Parte richiesto in conformità con il proprio diritto interno ed in assoggettamento alle norme procedurali ovvero in conformità di accordi o intese bilaterali o multilaterali ai quali può essere vincolato rispetto allo Stato Parte richiedente.
5. Ciascuno Stato Parte fornirà al Segretario Generale delle Nazioni Unite una copia delle proprie leggi e regolamenti che danno applicazione al presente articolo e di qualsiasi successiva modifica di tali leggi e regolamenti o una descrizione della stessa.
6. Se uno Stato Parte decide di subordinare l’adozione delle misure previste nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo all’esistenza di un trattato pertinente, tale Stato Parte dovrà considerare la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo potrà altresì essere rifiutata o le misure cautelari revocate se lo Stato Parte richiesto non riceve tempestivamente prove sufficienti ovvero se il bene è di valore minimo.
8. Prima di revocare qualsiasi misura cautelare adottata in conformità con il presente articolo, lo Stato Parte richiesto dovrà, se possibile, dare allo Stato Parte richiedente la possibilità di presentare i propri argomenti in favore del mantenimento della misura.
9. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate come pregiudizievoli dei diritti delle terze parti in buona fede.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.