(1) Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai princìpi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente:
- a) i) alla conversione o al trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione,
- ii)
- all’occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato;
- b)
- fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
- i)
- all’acquisizione, possesso o utilizzo dei beni, sapendo, al momento in cui li riceve, che tali beni sono il provento di reato,
- ii)
- alla partecipazione, associazione, accordo, tentativo per commettere e al facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare, finalizzati alla commissione di qualunque dei reati di cui al presente articolo.
(2) Ai fini dell’attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
- a)
- ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più vasta gamma possibile di reati presupposti;
- b)
- ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all’articolo 2 della presente Convenzione e i reati determinati conformemente agli articoli 5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati;
- c)
- ai fini della lettera b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all’interno che all’esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposti soltanto quando la relativa condotta costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e sarebbe stato reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se il reato fosse stato ivi commesso;
- d)
- ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi o una descrizione di esse al Segretario Generale delle Nazioni Unite;
- e)
- se richiesto dai princìpi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
- f)
- la conoscenza, l’intenzione o lo scopo, in quanto elementi di un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.