Traduzione1
Il Direttore esecutivo di GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) | Ginevra, 23 giugno 2009 |
Ginevra | |
| Ambasciatore Paul Seger |
| Direttore della Direzione del diritto |
| internazionale pubblico |
| Dipartimento federale |
| degli affari esteri |
| Berna |
Egregio Direttore,
mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 23 giugno 2009, del tenore seguente:
- «Con riferimento all’articolo 26 capoverso 2 lettera c della legge federale del 22 giugno 20072 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite, che autorizza il Consiglio federale a concludere accordi internazionali concernenti lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/APG e AD), ho l’onore di comunicarle quanto segue:
- In nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che a partire dall’entrata in vigore dell’accordo del 23 giugno 20093 tra il Consiglio federale svizzero e GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) ai fini di determinare lo statuto giuridico di GAVI Alliance in Svizzera, i funzionari di nazionalità svizzera di GAVI Alliance non siano più considerati dallo Stato ospite come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’indennità di perdita di guadagno (APG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), nella misura in cui siano affiliati a un sistema di previdenza previsto da GAVI Alliance. Se esercitano le loro funzioni in Svizzera, avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, sia all’AVS/AI/APG/AD, sia alla sola AD. A tale scopo, dovranno inoltrare una richiesta di adesione presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il loro domicilio entro un termine di tre mesi a partire dalla loro affiliazione a un sistema di previdenza previsto da GAVI Alliance o entro tre mesi dalla firma dello Scambio di lettere.
- Inoltre, ho l’onore di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali di nazionalità svizzera di GAVI Alliance, che sono domiciliati in Svizzera, non siano più obbligatoriamente assicurati all’AVS/AI/APG se non esercitano attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto da GAVI Alliance o se cessano in un secondo tempo la loro attività lucrativa. Essi avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, all’AVS/AI/APG. A tale scopo, dovranno inoltrare una richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il loro domicilio entro un termine di tre mesi a partire dall’affiliazione del funzionario internazionale a un sistema di previdenza previsto da GAVI Alliance o entro un termine di tre mesi dalla cessazione della loro attività lucrativa. La regolamentazione descritta sopra si applica inoltre, nella misura in cui essi non beneficiano di privilegi e di immunità, ai coniugi dei funzionari internazionali stranieri esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1a capoverso 2 lettera a LAVS4.
- Gli assicurati potranno in ogni momento disdire la totalità della copertura di assicurazione da loro scelta per la fine del mese in cui la disdetta è data. Gli assicurati all’AVS/AI/APG/AD avranno tuttavia la possibilità di disdire soltanto l’AVS/AI/APG e mantenere l’affiliazione all’AD. La disdetta vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale al servizio di GAVI Alliance. Fatte salve le condizioni particolari previste dalla presente lettera, le disposizioni dell’AVS/AI/APG/AD saranno loro applicabili. Gli assicurati che non adempieranno ai loro obblighi entro i termini prescritti saranno esclusi previo richiamo.
- GAVI Alliance fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari di nazionalità svizzera affiliati a un sistema di previdenza previsto da GAVI Alliance al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo di sede e notificherà per iscritto ogni ammissione e uscita di un funzionario svizzero a o da tale sistema.
- Le sarò grato di comunicarmi se quanto precede trova la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo sotto forma di scambio di lettere. Esso entrerà in vigore il giorno della sua firma. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.»
In nome di GAVI Alliance, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo sotto forma di scambio di lettere che entra in vigore in data odierna. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.
Gradisca, Egregio Direttore, l’espressione della mia alta considerazione.