1. Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.
2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.
Qualsiasi divergenza d’opinione riguardo all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati diretti tra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, al giudizio di un tribunale arbitrale trimembre.
Il Consiglio federale e l’Associazione designano ciascuno un membro del tribunale. 1 membri così designati cooptano il presidente. Nel caso di divergenza riguardo alla cooptazione, il presidente è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.