Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.122.748 Accord du 20 décembre 1976 entre le Conseil fédéral suisse et l'Association du Transport aérien international (IATA) pour régler le statut fiscal des services et du personnel de cette organisation en Suisse

0.192.122.748 Accordo del 20 dicembre 1976 tra il Consiglio federale svizzero e l'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) per determinare lo statuto fiscale dei servizi e del personale di questa organizzazione in Svizzera

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Art. 6

Les dispositions fiscales prévues par le présent accord ne sont pas établies en vue d’accorder aux membres du personnel de l’Association des avantages et des commodités personnels. Elles sont instituées uniquement dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’Association.

Art. 5bis

1.  I membri del personale dell’Associazione che non sono cittadini svizzeri e beneficiano delle esenzioni fiscali previste dall’articolo 5 del presente Accordo non sono soggetti alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, sull’assicurazione per l’invalidità, sull’assicurazione contro la disoccupazione, sul regime delle indennità di perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

2.  I membri del personale dell’Associazione che sono cittadini svizzeri sono obbligatoriamente soggetti alla legislazione menzionata nel paragrafo 1. L’Associazione deve conformarsi agli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla suddetta legislazione.

3.  L’Associazione vigila affinché i membri del suo personale che non sono soggetti alla legislazione menzionata nel paragrafo 1 beneficino di una protezione sociale equivalente.

3 Introdotto dallo Scambio di lettere del 9/19 dic. 1997 (RU 2007 3895).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.