1. Le présent Accord peut être révisé en tout temps à la demande de l’une ou l’autre partie.
2. Dans cette éventualité, les deux parties s’entendent sur les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions du présent Accord.
1. Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le Parti, può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.
2. Le Parti al presente Accordo designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.
3. I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due Parti.
4. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. La lingua dell’arbitrato è il francese.
5. La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti implicate nella controversia.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.