Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.122.734.1 Accord du 16 décembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et la Commission électrotechnique internationale pour régler le statut fiscal de la Commission et de son personnel en Suisse

0.192.122.734.1 Accordo del 16 dicembre 2008 tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione elettrotecnica internazionale per disciplinare lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera

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Art. 11

1.  Le présent Accord peut être révisé en tout temps à la demande de l’une ou l’autre partie.

2.  Dans cette éventualité, les deux parties s’entendent sur les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions du présent Accord.

Art. 10

1.  Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le Parti, può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.

2.  Le Parti al presente Accordo designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.

3.  I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due Parti.

4.  Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. La lingua dell’arbitrato è il francese.

5.  La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti implicate nella controversia.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.