Traduzione1
Dipartimento politico federale | Berna, 5 luglio 1973 |
| |
| Sig. Gilles Curien |
| Ministro plenipotenziario scientifici |
| Capo del Servizio degli affari |
| presso la Direzione generale |
| delle relazioni culturali, |
| scientifiche e tecniche |
| Ministero degli affari esteri |
| Parigi |
Signor Ministro,
Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 18 giugno 1973, del seguente tenore:
- «Ho l’onore di portare a vostra conoscenza che il Governo della Repubblica francese, considerata la circostanza che esso ed il Consiglio federale svizzero sono stati invitati, in connessione con la decisione 19 febbraio 1971 del Consiglio dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari2, a mettere a disposizione della medesima, per l’attuazione del programma di 300 GeV, terreni suppletivi, e considerato il conseguente cambiamento del quadro circostanziale, propone di dare l’applicazione qui sotto specificata alla Convenzione franco‑svizzera del 13 settembre 19653 concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (qui di seguito semplicemente «la Convenzione»).
- La Convenzione si applica all’insieme del fondo dell’Organizzazione, costituito dai terreni messi a disposizione dallo Stato di Ginevra giusta i contratti dell’11 febbraio 1959, del 29 agosto 1969 modificato il 30 giugno 1970, e qualunque altra futura stipulazione concernente la messa a disposizione di aree da parte dello Stato di Ginevra o della Confederazione svizzera in favore dell’Organizzazione per l’attuazione del suo programma di 300 GeV, nonché dallo Stato francese giusta i contratti del 13 settembre 1965 modificato dal testo del 9 dicembre 1972, del 9 dicembre 1972, e qualunque altra futura stipulazione concernente la messa a disposizione di aree da parte dello Stato francese in favore dell’Organizzazione per l’attuazione del suo programma di 300 GeV.
- 1.
- L’Articolo III della Convenzione e gli allegati 1 e 24 ella medesima si applicano esclusivamente a quella parte del fondo dell’Organizzazione che è costituita dai terreni messi a disposizione dallo Stato di Ginevra, giusta i contratti dell’11 febbraio 1959, del 29 agosto 1969 modificato il 30 giugno 1970, nonché dallo Stato francese, giusta il contratto del 13 settembre 1965 modificato dal testo del 9 dicembre 1972.
- 2.5
- L’articolo VI della Convenzione verrà applicato come segue:
- a)
- considerato il nuovo quadro circostanziale e l’articolo IX capoverso 5 del contratto del 13 settembre 1965 modificato dal testo del 9 dicembre 1972 e da un secondo testo del 1° ottobre 2004, nonché l’articolo IX capoverso 5 del contratto del 9 dicembre 1972, stipulati tra lo Stato francese e l’Organizzazione, quest’ultima stabilisce un passaggio unico, concretato in una galleria, onde garantire un collegamento diretto tra le aree oggetto delle suddette stipulazioni e mettere in comunicazione le differenti parti del suo fondo e, d’altro lato, una nuova porta di accesso al sito principale dell’Organizzazione dal territorio francese, presso la rotonda di Saint-Genis-Pouilly (Francia), conformemente alla cartina allegata, per consentire ai funzionari dell’Organizzazione di accedere direttamente, per i tragitti di andata e ritorno al luogo di lavoro, al fondo dell’Organizzazione dal territorio francese. Il passaggio unico e la porta sostituiscono l’entrata, di cui nell’articolo VI della Convenzione: fatte salve le deroghe previste in detto articolo, alla loro utilizzazione si applicano i disposti che seguono;
- b)6
- il passaggio è destinato unicamente a consentire, all’interno del fondo dell’Organizzazione, gli spostamenti delle persone e dei beni necessari al funzionamento della medesima; la porta è destinata unicamente a consentire l’accesso al fondo dell’Organizzazione e l’uscita dallo stesso ai funzionari dell’Organizzazione in orari precisi della giornata; inoltre, a titolo provvisorio e fino alla conclusione completa dei lavori di ristrutturazione (pista e galleria) intrapresi all’aeroporto internazionale di Ginevra e di costruzione della linea tramviaria che collegherà i Comuni di Ginevra e Meyrin, anche il personale scientifico e tecnico dell’Organizzazione, nonché il personale delle imprese che intervengono sul fondo della medesima potranno usufruire della porta alle stesse condizioni dei funzionari dell’Organizzazione;
- c)
- le condizioni d’impiego del passaggio e della porta sono definite da accordi stipulati, da un lato, tra le autorità francesi e svizzere e, dall’altro, tra le dette autorità e l’Organizzazione, giusta gli accordi conclusi tra ciascuno dei due Stati e l’Organizzazione stessa;
- d)
- le competenti autorità francesi e svizzere esercitano la loro vigilanza sul passaggio e sulla porta secondo le modalità tra esse stabilite, in accordo con l’Organizzazione, e tenuto conto dello statuto della medesima, definito dalla Convenzione e dagli Accordi elencati nel paragrafo 5 qui sotto; i controlli vanno organizzati giusta la Convenzione franco-svizzera del 28 settembre 19607 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio.
- 3.
- In applicazione dell’Articolo VII della Convenzione, il Governo della Repubblica francese ed il Consiglio federale svizzero stabiliscono d’informarsi reciprocamente di ogni modifica apportata al perimetro del fondo dell’Organizzazione, affinché la pianta8, di cui in Articolo VIII capoverso 5 della Convenzione, possa essere regolarmente aggiornata.
- 4.
- Ai fini dell’applicazione dell’Articolo IX della Convenzione, il Governo della Repubblica francese consegna al Consiglio federale svizzero copia certificata del testo dei 9 dicembre 1972 modificante il contratto del 13 settembre 1965, del contratto del 9 dicembre 1972 e di qualunque atto negoziale mediante il quale venisse disciplinata la messa a disposizione di aree da parte dello Stato francese in favore dell’Organizzazione.
- 5.
- In vista dell’applicazione della Convenzione:
- a)
- la Convenzione istitutiva di un’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, del 1° luglio 19539, è intesa nel testo modificato il 17 gennaio 1971;
- b)
- l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione, dell’11 giugno 195510 determina lo statuto giuridico della medesima in Svizzera;
- c)
- l’Accordo tra il Governo della Repubblica francese e l’Organizzazione, concernente lo statuto giuridico della medesima su territorio francese, del 13 settembre 1965, è assunto nel testo riveduto dall’Accordo del 16 giugno 1972 stipulato tra le stesse Parti.
- Qualunque passaggio aperto su terreni diversi da quelli messi a disposizione dell’Organizzazione dallo Stato di Ginevra, giusta i contratti dell’11 febbraio 1959 e del 29 agosto 1959 modificato il 30 giugno 1970, oppure dallo Stato francese, giusta il contratto dei 13 settembre 1965 modificato dal testo del 9 dicembre 1972, passaggio inteso a porre in collegamento diretto i territori francesi e svizzero, dovrà formare oggetto di previo accordo tra le autorità francesi e svizzere.
- Questo disposto non si applica né agli impianti scientifici e tecnici sotterranei né alle gallerie tecniche.
- Ove occorra, i disposti del presente scambio di lettere potranno essere modificati a domanda dell’una o dell’altra Parte.
- Le sarei riconoscente qualora mi significasse se le presenti proposte sono gradite dal Consiglio federale della Confederazione svizzera.
- In tal caso, la presente lettera, in una con la Sua risposta, verrebbero a far parte integrante della Convenzione, i disposti contenuti nel presente scambio di lettere entrando in vigore il giorno stesso dell’accettazione da parte Sua».
Mi pregio di comunicarle che le precedenti proposte sono approvate dal Consiglio federale della Confederazione svizzera. La Sua lettera del 18 giugno 1973, in una con la presente risposta, formano di conseguenza parte integrante della Convenzione, i disposti recati in questo scambio di lettere entrando in vigore oggi stesso.
Riceva, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.