L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans.
L’accordo può essere denunziato dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni.
Fatto e firmato a Berna, il 17 novembre 1983, in doppio esemplare.
Per il | Per l’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, |
Il Capo della Direzione | Il Segretario generale: |
E. Brunner | A. Bogsch |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.