Les archives de l’Organisation sont inviolables, où qu’elles se trouvent et quel qu’en soit le détenteur.
1) A meno che non abbia espressamente rinunciato all’immunità in un caso particolare, l’Organizzazione godrà dell’immunità da procedimenti giudiziari, nell’ambito delle sue attività ufficiali, salvo per quanto concerne:
2) Fatto salvo il paragrafo 1, non verrà intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell’Organizzazione dalle Parti alla Convenzione, o da persone che operano per o fanno valere dei diritti ceduti da una di queste, per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione.
3) Le proprietà dell’Organizzazione, ovunque esse si trovino e chiunque le detenga, saranno immuni da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, pignoramento, confisca, esproprio, sequestro o da qualsiasi azione esecutiva di tipo amministrativo o giudiziario, salvo in relazione a:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.