Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des représentants, des membres du personnel et des experts.
11) I privilegi, le esenzioni e le immunità di cui al presente Protocollo non sono accordati a beneficio personale dei singoli, ma ai fini dello svolgimento efficace delle loro funzioni ufficiali.
2) Qualora, secondo il parere delle Autorità qui di seguito elencate, i privilegi e le immunità possano ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui sia possibile derogarvi, senza recare pregiudizio agli scopi per i quali sono stati concessi, dette Autorità hanno il diritto e il dovere di annullare tali privilegi ed immunità:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.