1. Le Congrès tient chaque année au moins une session. Les sessions se tiennent au siège du Conseil de l’Europe, sauf décision contraire prise d’un commun accord par le Congrès ou son Bureau et par le Comité des Ministres.
2. Le Congrès est composé de deux Chambres: la Chambre des pouvoirs locaux qui représente les autorités locales et la Chambre des régions qui représente les autorités régionales.
1. Il Congresso si riunisce almeno una volta l’anno. Le sessioni si tengono alla sede del Consiglio d’Europa, salvo che il Congresso o il suo Ufficio e il Comitato dei Ministri non convengano altrimenti.
2. Il Congresso si compone di due camere: la Camera dei poteri locali, che rappresenta le autorità locali, e la Camera delle regioni, che rappresenta le autorità regionali. Entro i limiti delle risorse budgetarie attribuitegli e delle priorità del Consiglio d’Europa, il Congresso svolge le proprie attività e può costituire i seguenti organi: Ufficio, Forum statutario, commissioni e gruppi di lavoro ad hoc necessari all’adempimento della sua missione. Il Congresso informa il Comitato dei Ministri in merito alle commissioni che istituisce.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.