Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.030.12 Résolution statutaire (51) 30 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 3 mai 1951

0.192.030.12 Risoluzione statutaria (51) 30 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 3 maggio 1951

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Préambule

Le Comité des Ministres,

vu certaines propositions formulées par l’Assemblée Consultative en vue de la révision du Statut1 du Conseil de l’Europe,

considérant que les mesures mentionnées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Statut actuel,

déclare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes:

Preambolo

Il Comitato dei Ministri,

viste determinate proposte formulate dall’Assemblea Consultiva in vista della revisione dello Statuto del Consiglio d’Europa;

considerato che i provvedimenti menzionati qui di seguito non sono incompatibili con le disposizioni dello Statuto attuale,

dichiara la sua intenzione di mettere in pratica le disposizioni seguenti:

Ammissione di nuovi membri

Il Comitato dei Ministri, prima di invitare uno Stato a diventare membro o membro associato del Consiglio d’Europa, conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 dello Statuto3, o d’invitare un membro del Consiglio d’Europa a ritirarsi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, consulta dapprima l’Assemblea Consultiva, secondo la pratica seguita attualmente.

Poteri del Comitato dei Ministri

(Articolo 15 dello Statuto4)

Le conclusioni del Comitato possono, in casi adeguati, rivestire la forma di una convenzione o di un accordo. In questo caso sono applicate le disposizioni seguenti:

i)
La convenzione o l’accordo è sottoposto, per ratifica, dal Segretario Generale a tutti i membri;
ii)
Ciascuno dei membri s’impegna a sottoporre, entro il termine di un anno dopo questa comunicazione o, nei casi d’impossibilità in ragione di circostanze eccezionali, di diciotto mesi, la questione della ratifica della convenzione o dell’accordo all’autorità o alle autorità competenti del suo Paese;
iii)
Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario Generale;
iv)
La convenzione o l’accordo impegna soltanto i membri che l’hanno ratificato.

Comitato Misto

i)
Il Comitato misto è l’organo di coordinazione del Consiglio d’Europa. Impregiudicati i diritti rispettivi del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea Consultiva, il Comitato Misto ha per compito, in particolare:
a.
d’esaminare i problemi comuni a questi due organi;
b.
d’attirare l’attenzione di questi due organi sulle questioni che sembrano presentare un interesse particolare per il Consiglio d’Europa;
c.
di fare proposte per i progetti d’ordine del giorno delle sessioni del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea Consultiva;
d.
d’esaminare e di suscitare le misure suscettibili di dare un effetto pratico alle raccomandazioni adottate dall’uno o l’altro di questi due organi.
ii) a. Il Comitato Misto comprende, di massima, dodici membri, cinque dei quali rappresentano il Comitato dei Ministri, sette l’Assemblea Consultiva tra cui il Presidente in carica dell’Assemblea.
Il numero dei membri può essere aumentato di comune accordo tra il Comitato dei Ministri e l’Assemblea. Tuttavia, il Comitato dei Ministri può, se lo ritiene opportuno, accrescere la propria rappresentanza di uno o due membri.
b.
Spetta al Comitato dei Ministri e all’Assemblea Consultiva fissare rispettivamente il modo di designazione dei loro rappresentanti in seno al Comitato Misto.
c.
Il Segretario Generale partecipa alle deliberazioni del Comitato Misto con voto consultivo.
iii) a. La presidenza del Comitato Misto è assicurata dal Presidente dell’Assemblea Consultiva.
b.
Il Comitato Misto può deliberare validamente soltanto se almeno tre rappresentanti del Comitato dei Ministri e cinque rappresentanti dell’Assemblea Consultiva sono presenti.
c.
Le conclusioni del Comitato Misto non sono oggetto di alcuna votazione.
d.
Il Comitato Misto si riunisce su convocazione del suo Presidente, ogni volta che appare necessario e segnatamente prima e dopo le sessioni del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea Consultiva.
e.
Fatte salve le disposizioni precedenti, il Comitato Misto può adottare il proprio regolamento interno.

Autorità specializzate

i) a. Il Consiglio d’Europa può prendere l’iniziativa di negoziati tra i suoi membri, in vista della creazione di autorità specializzate europee, ciascuna delle quali sarebbe dotata di una competenza propria nei campi economico, sociale, culturale, giuridico, amministrativo e altri campi connessi.
b.
Ogni membro resta libero di aderire o no a una tale autorità specializzata europea.
ii)
Se, di loro propria iniziativa, taluni membri istituiscono tra essi autorità specializzate europee, si esamina se è auspicabile stabilire relazioni tra queste autorità e il Consiglio d’Europa, tenuto debitamente conto degli interessi della Comunità europea.
iii) a. Il Comitato dei Ministri può invitare ogni autorità a indirizzargli un rapporto periodico sulla propria attività.
b.
Nella misura in cui l’accordo che istituisce un’autorità specializzata comporti un organismo parlamentare, questo organismo può essere invitato a presentare periodicamente un rapporto all’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa.
iv) a. Accordi speciali tra il Consiglio d’Europa e qualsiasi autorità specializzata europea possono fissare a che condizioni questa autorità specializzata è collegata al Consiglio d’Europa. Questi accordi possono prevedere segnatamente:
1.
una rappresentanza reciproca ed eventualmente forme appropriate d’integrazione tra gli organi del Consiglio d’Europa e quelli dell’autorità specializzata;
2.
scambi d’informazioni, di documenti e di dati statistici;
3.
la presentazione di rapporti dell’autorità specializzata al Consiglio d’Europa e di raccomandazioni del Consiglio d’Europa all’autorità specializzata;
4.
accordi relativi al personale e ai servizi amministrativi, tecnici, budgetari e finanziari.
b.
questi accordi sono negoziati e conclusi, in nome del Consiglio d’Europa, dal Comitato dei Ministri, previo parere dell’Assemblea Consultiva.
v)
Il Consiglio d’Europa può coordinare l’attività delle autorità specializzate che gli sono collegate, conformemente alle disposizioni qui sopra, accordandosi con esse, indirizzando loro raccomandazioni nonché indirizzando raccomandazioni ai Governi degli Stati membri.

Rapporti con le organizzazioni internazionali intergovernative
e non governative

i)
Il Comitato dei Ministri può, in nome del Consiglio d’Europa, concludere con qualsiasi organizzazione intergovernativa accordi concernenti le attività che rientrano nella competenza del Consiglio. Questi accordi fissano segnatamente a che condizioni sono stabilite relazioni tra un’organizzazione siffatta e il Consiglio d’Europa.
ii)
Il Consiglio d’Europa, o uno qualsiasi dei suoi organi, è qualificato per esercitare tali funzioni che, rientrando nelle competenze del Consiglio d’Europa, possono essergli affidate da altre organizzazioni intergovernative europee. Il comitato dei Ministri conclude gli accordi necessari all’uopo.
iii)
Gli accordi di cui al paragrafo 1 possono segnatamente prevedere che:
a.
il Consiglio prenda tutte le misure utili per ricevere rapporti regolari e informazioni, sia per scritto, sia oralmente, dalle organizzazioni precitate e indirizzarne loro;
b.
il Consiglio formuli i pareri e renda i servizi che gli sarebbero domandati da queste organizzazioni.
iv)
il Comitato dei Ministri può, in nome del Consiglio d’Europa, prendere tutte le disposizioni utili per consultare organizzazioni internazionali non governative che si occupano di questioni che sono di competenza del Consiglio d’Europa.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.