1. Cette convention est applicable à l’échange entre la Suisse et la Norvège de stagiaires qui prennent un emploi dans la profession qu’ils ont apprise afin de s’y perfectionner.
2. Dans le cadre du contingent fixé à l’art. 6, al. 1, les stagiaires sont autorisés à prendre un emploi sans égard à la situation du marché du travail.
1. Il presente accordo s’applica allo scambio di stagisti tra la Svizzera e la Norvegia, i quali assumono nell’altro Paese e per un periodo limitato un impiego nella loro professione onde perfezionarsi.
2. Nel quadro del contingente fissato nell’articolo 6 capoverso 1, agli stagisti è rilasciata l’autorizzazione per assumere l’impiego indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nella loro professione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.