1. Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente Accordo, le informazioni possono concernere esclusivamente:
- 1.
- i dati personali sulla persona da trasferire ed eventualmente quelli dei congiunti (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
- 2.
- il passaporto, la carta d’identità , altri documenti d’identità e di viaggio nonché lasciapassare (numero, durata di validità, data del rilascio, autorità del rilascio, luogo del rilascio, ecc.);
- 3.
- altri dati indispensabili all’identificazione della persona da trasferire;
- 4.
- i luoghi di dimora e gli itinerari;
- 5.
- i permessi di dimora o i visti accordati.
2. Nella misura in cui sono trasmessi dati personali nell’ambito del presente Accordo, si applicano le disposizioni seguenti in conformità del diritto nazionale di ciascuna delle parti contraenti:
- 1.
- L’utilizzo dei dati da parte del destinatario è ammissibile unicamente al fine indicato e alle condizioni stabilite dalle autorità che hanno comunicato i dati.
- 2.
- Il destinatario informa, su richiesta, l’autorità che comunica i dati in merito all’utilizzo dei dati comunicati e ai risultati conseguiti grazie a tale comunicazione.
- 3.
- I dati personali possono essere trasmessi unicamente alle istanze competenti. L’ulteriore trasmissione dei dati ad altre istanze è permessa soltanto previa autorizzazione dell’istanza che li aveva comunicati.
- 4.
- L’autorità che comunica i dati deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. A tal fine si deve tener conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve essere immediatamente avvertito. Quest’ultimo è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione.
- 5.
- L’autorità che comunica i dati e il destinatario sono tenuti a menzionare negli atti la trasmissione di dati personali.
- 6.
- L’autorità che comunica i dati e il destinatario sono obbligati a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.
- 7.
- I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Quando sono cancellati dall’autorità che li ha comunicati, i dati trasmessi vanno pure cancellati dal destinatario entro sei mesi. Nella misura in cui il diritto nazionale lo preveda, il trattamento e l’uso di tali dati soggiace al controllo di un organo indipendente.
- 8.
- La persona interessata che comprova la propria identità va informata, su richiesta, in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e in merito alle modalità d’utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale.
3. Il diritto federale della Confederazione svizzera si applica pure al Principato del Liechtenstein fino all’entrata in vigore di proprie disposizioni in materia di protezione dei dati, nella misura in cui interessi un trattamento di dati basato sul presente Accordo.