1. La Grande Camera si compone di diciassette giudici e di almeno tre giudici supplenti.
- 2.
- a) Fanno parte della Grande Camera il presidente e i vicepresidenti della Corte, nonché i presidenti delle Sezioni. Se il vicepresidente della Corte o il presidente di una Sezione non può sedere alla Grande Camera, è sostituito dal vicepresidente della Sezione interessata.
- b)
- Il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata o, all’occorrenza, il giudice nominato ai sensi dell’articolo 29 o dell’articolo 30 del presente regolamento è membro di diritto della Grande Camera, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 26 paragrafi 4 e 5 della Convenzione.
- c)
- Per i casi deferiti ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, nella Grande Camera non siede nessun giudice della Camera che ha emesso la sentenza concernente il caso deferito, ad eccezione del presidente di questa Camera e del giudice che sedeva a titolo dell’Alta Parte interessata, né nessun giudice della Camera o delle Camere che si sono pronunciate sulla ricevibilità del ricorso.
- d)
- I giudici e i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera ogni volta che un caso le è deferito sono designati fra i rimanenti giudici dal presidente della Corte con estrazione a sorte in presenza del cancelliere. Le modalità dell’estrazione a sorte sono stabilite dalla Corte plenaria, che si adopera affinché sia assicurata una composizione geograficamente equilibrata e rappresentativa dei diversi sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.
- e)
- Per l’esame di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione, la Grande Camera comprende, oltre ai giudici di cui al paragrafo 2 lettere a e b del presente articolo, i membri del Comitato o della Camera che ha emesso la sentenza in questione. Se la sentenza è stata emessa da una Grande Camera, essa è composta dagli stessi giudici della Camera originaria. In tutti i casi, compresi quelli in cui non è possibile convocare la Grande Camera originaria, i giudici e i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera sono designati conformemente al paragrafo 2 lettera d del presente articolo.
- f)
- Quando esamina una richiesta di parere consultivo ai sensi dell’articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 lettere a ed e del presente articolo.
- g)
- Quando esamina una richiesta di parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16 alla Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 lettere a, b e d del presente articolo e comprende il giudice designato come giudice relatore ai sensi dell’articolo 93 paragrafo 1.1 lettera b.
3. Qualora un giudice non possa sedere alla Grande Camera, egli è sostituito da un giudice supplente secondo l’ordine di designazione previsto al paragrafo 2 lettera e del presente articolo. Finché i giudici interessati non sono stati sostituiti, i giudici supplenti non possono partecipare al voto.
4. I giudici e i giudici supplenti designati conformemente alle disposizioni succitate rimangono membri della Grande Camera fino alla chiusura del procedimento. Se hanno già partecipato all’esame di merito, continuano a trattare il caso anche dopo la fine del loro mandato. Queste disposizioni si applicano parimenti alla procedura relativa ai pareri consultivi.
- 5.
- a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamata a esaminare una domanda presentata giusta l’articolo 43 della Convenzione si compone:
- –
- del presidente della Corte; se il presidente della Corte si trova impedito, è sostituito dal vicepresidente che ha la precedenza;
- –
- di due presidenti di Sezione designati per rotazione; se il presidente di una Sezione così designata si trova impedito, è sostituito dal vicepresidente della sua Sezione;
- –
- di due giudici designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle restanti Sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi;
- –
- di almeno due giudici supplenti designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.
- b)
- Quando esamina una domanda di rinvio, il collegio non include alcun giudice che ha preso parte all’esame della ricevibilità o del merito del caso in questione.
- c)
- Un giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata a una domanda di rinvio o cittadino di una tale Parte non può sedere nel collegio quando quest’ultimo esamina la domanda. Parimenti, un giudice eletto designato dalla Parte contraente interessata in virtù dell’articolo 29 o dell’articolo 30 del presente regolamento non può partecipare all’esame della domanda.
- d)
- Se un membro del collegio si trova impedito per uno dei motivi indicati nella lettera b o c, egli è sostituito da un giudice supplente designato a rotazione tra i giudici eletti in seno alle sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.
- e)
- Quando è adito di una richiesta di parere consultivo sottoposta in virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione, il collegio è composto conformemente alle disposizioni dell’articolo 93 del presente regolamento.