1 A trade repository registered abroad must obtain recognition from FINMA before accepting reports in accordance with Article 104.
2 FINMA shall grant recognition:
3 A trade repository is deemed recognised if FINMA finds that:
4 FINMA may refuse recognition if the state in which the foreign trade repository has its registered office does not grant Swiss trade repositories actual access to its markets or does not offer them the same competitive opportunities as those granted to the trade repositories of the state in question. Any deviating international commitments are reserved.
1 Prima di ricevere comunicazioni secondo l’articolo 104, i repertori di dati sulle negoziazioni con sede all’estero necessitano del riconoscimento della FINMA.
2 La FINMA accorda il riconoscimento se:
3 Il repertorio di dati sulle negoziazioni è considerato riconosciuto se la FINMA accerta che:
4 La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede il repertorio estero di dati sulle negoziazioni non garantisce ai repertori svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati, né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono i repertori nazionali di dati sulle negoziazioni. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.