1 Individually and on a consolidated basis, the central securities depository must have adequate capital and diversify its risk appropriately.
2 The Federal Council shall set the amount of the capital based on the business activity and the risks, and shall determine the risk diversification requirements.
1 Il depositario centrale deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e ripartire in maniera adeguata i propri rischi.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei fondi propri in funzione dell’attività e dei rischi e determina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.