1 FINMA shall grant authorisation to a foreign participant wishing to participate in a Swiss trading venue but which has no registered office in Switzerland:
2 FINMA may reject authorisation if the state in which the foreign participant has its registered office does not grant Swiss participants actual access to its markets or does not offer them the same competitive opportunities as those granted to domestic trading participants. Any deviating international commitments are reserved.
3 A foreign participant that already participates in a Swiss trading venue shall inform FINMA if it wishes to participate in another Swiss trading venue. In this case, the foreign supervisory authority has to confirm that it has no objection to the expansion of the foreign participant's activity in Switzerland.
4 FINMA authorisation is not required for participation in monetary policy transactions with the SNB.
1 La FINMA accorda l’autorizzazione a un partecipante estero che intende partecipare a una sede di negoziazione svizzera ma non dispone di una sede in Svizzera, se:
2 La FINMA può negare l’autorizzazione se lo Stato nel quale il partecipante estero ha la propria sede non garantisce ai partecipanti svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono i partecipanti nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.
3 Il partecipante estero che partecipa già a una sede di negoziazione svizzera comunica alla FINMA se intende operare presso un’ulteriore sede di negoziazione svizzera. In questo caso l’autorità estera di vigilanza deve confermare che non ha obiezioni sull’estensione dell’attività in Svizzera del partecipante estero.
4 Per la partecipazione a operazioni di politica monetaria con la BNS non occorre l’autorizzazione della FINMA.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.