1 Financial market infrastructures with authorisation or recognition at the time this Act enters into force must submit a new request for authorisation or recognition within one year of this Act coming into force. The authorisation or recognition procedure shall be limited to examination of the new requirements. The financial market infrastructures may continue their activity until the decision on their request is issued.
2 Financial market infrastructures which are now subject to this Act shall report to FINMA within six months of this Act entering into force. Within one year of its entry into force, they must satisfy the requirements of this Act and submit an authorisation or recognition request to FINMA. They may continue their activity until the authorisation or recognition decision is issued.
3 In special cases, FINMA may extend the deadlines set out in paragraphs 1 and 2.
1 Le infrastrutture del mercato finanziario che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, dispongono di un’autorizzazione o di un riconoscimento devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione o di riconoscimento entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. La procedura di autorizzazione o di riconoscimento si limita alla verifica dei nuovi requisiti. Esse possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione o il riconoscimento.
2 Le infrastrutture del mercato finanziario che sottostanno per la prima volta alla presente legge si annunciano alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Esse devono adempierne i requisiti entro un anno dalla sua entrata in vigore e presentare una richiesta di autorizzazione o di riconoscimento. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione o il riconoscimento.
3 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.