Persons subject to a notification duty in accordance with Article 134, as well as persons who in accordance with Article 139 paragraphs 2 and 3 can have the status of party, must provide all information and surrender any documents to FINMA which the latter requires to perform its tasks.
Le persone soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 134 o che possono avere qualità di parte secondo l’articolo 139 capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.