957.1 Federal Act of 3 October 2008 on Intermediated Securities (Federal Intermediated Securities Act, FISA)

957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo)

Art. 22 Right of use

1 An account holder may authorise its custodian to dispose of its intermediated securities in its own name and on its own account, in particular to grant a security interest in the same.

2 Unless the account holder is a qualified investor, authorisation must be granted in writing. It may not be included in general terms and conditions.

Art. 22 Diritto di godimento

1 I titolari dei conti possono concedere all’ente di custodia il diritto di disporre dei loro titoli di custodia a proprio nome e per conto proprio, segnatamente di riutilizzare i titoli di custodia come garanzia.

2 Se il titolare del conto non è un investitore qualificato, l’autorizzazione è rilasciata per scritto. Essa non può figurare nelle condizioni generali.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.